{"id":2747,"date":"2016-06-14T09:24:46","date_gmt":"2016-06-14T09:24:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.asimmetrie.org\/?p=2747"},"modified":"2021-05-19T15:25:48","modified_gmt":"2021-05-19T14:25:48","slug":"uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion-dessere-e-le-gerarchie-internazionali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/asimmetrie.org\/en\/interventi\/opinions\/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion-dessere-e-le-gerarchie-internazionali\/","title":{"rendered":"UK, Italia e la sovranit\u00e0: la sua ragion d\u2019essere e le gerarchie internazionali"},"content":{"rendered":"<p>1.&nbsp;<strong><a href=\"http:\/\/vocidallestero.it\/2016\/06\/10\/i-giudici-inglesi-sfidano-e-contrattaccano-la-corte-imperiale-deuropa\/\">Voci dall&#8217;estero<\/a><\/strong> ci riporta meritoriamente un articolo di Ambrose Evans-Pritchard che ci racconta come i giudici inglesi si stiano &#8220;ribellando&#8221; alla corte di giustizia UE. Il problema \u00e8 cos\u00ec posto:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cSi tratta della prima entusiasmante resistenza della autonomia sovrana contro una Corte di Giustizia europea che ha ormai tratti imperiali, che ha acquisito poteri indiscriminati sotto il Trattato di Lisbona, e che da allora ha fatto leva sulle sue conquiste per rivendicare la giurisdizione su praticamente qualsiasi argomento.\u201d<\/p>\n<p>Citata la storia di questa espansione &#8220;intollerabile&#8221; della giurisdizione europea, e anche l&#8217;atteggiamento non cedevole della Corte costituzionale tedesca, che avrebbe censurato la CGUE in pi\u00f9 occasioni per essere andata oltre il suo mandato, si riporta che:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201c\u00c8 dunque toccato alla Corte Suprema del Regno Unito \u2013 che senza far rumore sta diventando una forza con cui bisogna fare i conti \u2013 sollevare la questione se le rivendicazioni di sempre maggior egemonia della Corte di Giustizia europea siano legali, e di che cosa possiamo fare per fermarla.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">La Gran Bretagna \u00e8 particolarmente vulnerabile a invasioni in campo giudiziario. La Corte di Giustizia europea trae ispirazione dalla filosofia corporativista della legge Napoleonica, incline a considerare che tutto sia proibito, a meno che non sia in qualche modo codificato, in contrasto con il diverso spirito di iniziativa della Common Law inglese. Ma i contrasti non finiscono qui.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Lord Mance ha dichiarato che il Parlamento ha dato alla Corte di Giustizia Europea un assegno in bianco quando nel 1972 ha abbozzato lo European Communities Act, conferendo alla UE uno status pi\u00f9 alto. In particolare ha detto: \u201cNon ci resta nessun bastione costituzionale esplicito contro le incursioni delle legge della UE\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">A noi mancano le difese della Germania, dove la Corte Suprema rifiuta di accettare il primato della Corte di Giustizia europea, e si riserva il diritto di eliminare ogni legge della UE che entri in conflitto con il sistema giudiziario tedesco.\u201d<\/p>\n<p>2. Ma Evans-Pritchard pare non considerare che la Germania ha una solida giurisprudenza costituzionale in materia perch\u00e9 ha una Costituzione rigida, di cui ha progressivamente espanso l&#8217;ambito di immodificabilit\u00e0 da parte delle fonti europee. E, inoltre, ha una Corte costituzionale (non una &#8220;Corte Suprema&#8221; che svolge funzioni di &#8220;dichiarazione a posteriori&#8221; dei principi costituzionali &#8211; e anche del resto del diritto &#8220;di common law&#8221;, e, per il resto, funziona come una Corte di Cassazione). Tanto che il Lissabon Urteil, cio\u00e8 la sentenza della Corte costituzionale tedesca che ha fatto tempestivamente il punto sul relativo trattato, \u00e8 stata direttamente oggetto di attenzione da parte delle stesse <strong><a href=\"http:\/\/www.europarl.europa.eu\/RegData\/etudes\/note\/join\/2010\/425618\/IPOL-AFCO_NT%282010%29425618_IT.pdf\">istituzioni UE<\/a>.<\/strong> La Germania, in questa stessa analisi conta parecchio:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cUn altro aspetto importante del Lissabon-Urteil \u00e8 il suo impatto sulle altre corti costituzionali e, naturalmente, sulla Corte di giustizia dell&#8217;Unione europea (CGUE). \u00c8 teoria generalmente accettata da anni che le decisioni di Karlsruhe incidano pesantemente sulla giurisprudenza e sulle argomentazioni delle corti costituzionali nazionali, soprattutto dei nuovi Stati membri entrati nell&#8217;Unione nel 2004 e nel 2007.<br \/>\nResta da vedere come si rifletter\u00e0 la posizione tedesca in merito a democrazia, identit\u00e0 costituzionale e sovranit\u00e0 nei ragionamenti degli altri sistemi giuridici.\u201d<\/p>\n<p>3. L&#8217;UE comunque prende atto:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cil risultato pi\u00f9 palese della sentenza \u00e8 l&#8217;obbligo in capo al parlamento tedesco di assicurare un proprio maggiore coinvolgimento nelle future attivit\u00e0 legislative dell&#8217;Unione, segnatamente per quanto riguarda gli articoli del trattato che consentono alle istituzioni UE di semplificare il processo decisionale o di modificare le previsioni del trattato senza fare ricorso a una Conferenza intergovernativa.\u201d<\/p>\n<p>Questa decisione segna comunque alcune interessanti &#8220;novit\u00e0&#8221; (che abbiamo affrontato anche in &#8220;Euro e(o?) democrazia costituzionale&#8221;), che andrebbero sempre ricordate alle &#8220;istituzioni&#8221; italiane quando parlano di \u20acuropa &#8220;politica&#8221; e di federalismo irenico europeo.<\/p>\n<p>\u00c8&nbsp;ovvio che, per salvare le forme (o la faccia), i commentatori UE cerchino di mitigarne e minimizzarne la portata, ma le novit\u00e0 sono piuttosto <i>pesanti <\/i>e potenzialmente espandibili fino a livelli &#8220;destrutturanti&#8221; la costruzione europea, ed oggi incombenti sull&#8217;intera UE, dato che la sua legittimit\u00e0 d&#8217;azione \u00e8 espressamente messa sotto il continuo monitoraggio di Corte costituzionale e parlamento tedeschi e la sua &#8220;democraticit\u00e0&#8221; \u00e8 espressamente negata, indicandosi ben noti motivi (ignorati in Italia) di inefficacia democratica del parlamento UE:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cLa corte spiega in modo minuzioso che lo <i>Staatenverbund<\/i> \u00e8 un&#8217;associazione di Stati nazionali sovrani e poi descrive nei minimi dettagli le condizioni che consentono a uno Stato di mantenere la propria sovranit\u00e0. Particolare interesse ha destato negli osservatori un elenco di diritti statali inalienabili che non potranno mai essere trasferiti al processo legislativo europeo se l&#8217;identit\u00e0 costituzionale e la sovranit\u00e0 degli Stati membri deve essere preservata.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Secondo Sch\u00f6nberger, si tratta soltanto di un&#8217;elencazione di pura convenienza politica (la corte vi cita pressoch\u00e9 la totalit\u00e0 dei settori in cui la competenza degli Stati membri \u00e8 tuttora esclusiva o quantomeno prevalente) e non di un&#8217;interpretazione costituzionale fondata su principi. Altri autori concordano nel giudicarla una semplice raccolta e un elemento di tutela dei restanti poteri nazionali.<br \/>\nIn alcuni passaggi la sentenza si dilunga anche sull&#8217;importanza della democrazia quale elemento costitutivo della sovranit\u00e0 di uno Stato membro, nella fattispecie della Germania. \u00c8 in questi paragrafi che la CCF ravvisa persino l&#8217;incapacit\u00e0 strutturale del Parlamento europeo (PE) di potere un giorno divenire una fonte di legittimit\u00e0 democratica diretta. Il motivo principale di tale impossibilit\u00e0, secondo la corte, risiede nelle fortissime differenze d&#8217;impatto elettorale dei cittadini, da Stato membro a Stato membro, un aspetto che viene identificato come una violazione inaccettabile del principio di uguaglianza elettorale, per di pi\u00f9 riconducibile al meccanismo di assegnazione dei seggi del PE in base alle quote nazionali.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Infine in questa sentenza, contrariamente a quanto accaduto in quella di Maastricht, la corte si \u00e8 sentita in dovere di trattare minuziosamente il tema del divieto imposto dalla Legge fondamentale alla Repubblica federale di Germania di aderire a un eventuale Stato federale europeo. Questo tipo di decisione spetta, infatti, solo al potere costituente, ossia il popolo. I giudici sono tuttavia attenti a non porre il referendum come condizione, limitandosi invece ad accennare alle prerogative del potere costituente; rimangono dunque concepibili altri mezzi d&#8217;espressione della volont\u00e0 di tale potere, anche ispirati alle origini della Legge fondamentale (che fu elaborata da una convenzione costituzionale sull&#8217;isola di Herrenchiemsee).\u201d<\/p>\n<p>3.1. Domandiamoci allora: su quali basi di ragionevolezza e buona fede negoziale, oggi, dunque, si viene ad accusare la Germania di non aderire alle esigenze di un&#8217;evoluzione &#8220;politica&#8221; dell&#8217;\u20acuropa e di non voler procedere verso un governo federale, dotato di pieni poteri fiscali e di bilancio?<\/p>\n<p>La Germania la sua posizione l&#8217;ha sempre enunciata con chiarezza e non ha mai suscitato dubbi o aspettative: <strong><a href=\"https:\/\/www.asimmetrie.org\/opinions\/frits-bolkestein-on-the-present-state-of-the-economic-and-monetary-union\/?lang=it\">gli &#8220;Stati Uniti d&#8217;Europa&#8221; sono vietati dalla sua Costituzione<\/a><\/strong> e l&#8217;UE, per la sua strutturale carenza di democrazia in senso &#8220;parlamentare&#8221;, ritenuta non correggibile proprio sul piano di un&#8217;irrealizzabile rappresentativit\u00e0 elettorale, \u00e8 solo una <i>Staatenverbund, <\/i>una mera associazione tra Stati priva di sovranit\u00e0 originaria, cio\u00e8 che non sia derivata dalla volont\u00e0 (intergovernativa) di questi ultimi.<\/p>\n<p>E vale, fin da ora, la pena di porsi un&#8217;altra domanda: se le ben pi\u00f9 recise e sostanziali affermazioni di una Corte costituzionale come quella tedesca, &#8211; basate oltretutto su una Costituzione ben pi\u00f9 &#8220;moderna&#8221;, strutturata, e ampia nei contenuti, rispetto a quella inglese-, non hanno avuto alcun effetto sulla giurisprudenza costituzionale e sugli orientamenti politico-giuridici italiani, come potrebbero averlo mai, un tale effetto, le peculiari &#8220;rivendicazioni&#8221;, come vedremo, avanzate dai giudici del Regno Unito?<\/p>\n<p>Dall&#8217;euro e dalla de-sovranizzazione non ci salveranno gli anglosassoni: tanto pi\u00f9 che essi &#8220;rispettano&#8221; solo coloro che hanno la &#8220;forza&#8221; di mostrare coraggio e capacit\u00e0 di scelta nel far valere i propri interessi&#8230;<\/p>\n<p>4. Insomma, tornando ai conflitti di giurisdizione intentati dai britannici, se non hai una vera Costituzione scritta, in senso moderno, non hai una vera Corte costituzionale e, specialmente, non hai un enorme surplus delle partite correnti e un controllo economico-industriale sui paesi limitrofi, tramite investimenti esteri e delocalizzazioni, certamente &#8220;pesi&#8221; meno nelle gerarchie della stessa UE. E non solo.<\/p>\n<p>Ma il problema \u00e8 un altro: se partiamo dalla conoscenza effettiva dell&#8217;atteggiamento della Corte tedesca, comprendiamo che per i britannici si tratta sostanzialmente di un allineamento, alla stessa Germania, nel reclamare uno spazio di autonomia che, tuttavia, prescinde dalla natura e dal contenuto dei principi costituzionali rispettivamente contrapponibili alla Corte e alle istituzioni UE:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cLa Corte di Giustizia Europea ha calpestato platealmente il Bill of Rights inglese del 1689 in una sentenza sulla ferrovia ad alta velocit\u00e0 HS2, che ha messo in dubbio le prerogative parlamentari, implicando che la Corte di Giustizia Europea avesse il potere di proibire a un ministro di presentare un disegno di legge alla Camera dei Comuni.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201c\u00c8 difficile immaginare una interferenza pi\u00f9 evidente con i procedimenti parlamentari\u201d, ha tuonato Lord Reed. Evidentemente non \u00e8 questo che voleva la Camera dei Comuni nel 1972. Lord Reed ha anche aggiunto che la Corte Suprema del Regno Unito si sarebbe sforzata di lavorare in armonia con la Corte di Giustizia europea, ma che se ci fosse stato un conflitto, sarebbe stato risolto \u201cdal nostro sistema giuridico e come questione coperta dalle nostre leggi costituzionali.\u201d Evviva.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">La sentenza unanime pronunciata da Neuberger, presidente della Corte Suprema del Regno Unito, insieme a una squadra di giudici di prim\u2019ordine su questo caso nel 2014, \u00e8 stata un rombo di tuono. Lord Neuberger ha avvertito che nessuna corte britannica avrebbe potuto accettare un\u2019aggressione al Bill of Rights e ha continuato tratteggiando i contorni di un nuovo ordine legale.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cIl Regno Unito non ha una costituzione scritta, ma abbiamo un certo numero di strumenti costituzionali\u201d, ha detto, citando tra gli altri la <strong><a href=\"http:\/\/staatenverbund\/\">Magna Charta<\/a><\/strong>, la Petition of Right del 1628 e il Bill of Rights. Non sono equivalenti al Grundgesetz tedesco.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Il parlamento non era intenzionato ad abrogare questi \u201cprincipi fondamentali\u201d quando ci siamo uniti all\u2019Unione europea, e non ha nemmeno autorizzato una rivoluzione di questa portata. &nbsp;Adam Tomkins, professore di diritto, ha dichiarato che la sentenza \u00e8 \u201cun attacco decisivo al modo in cui la Corte di Giustizia europea manipola la legge europea\u201d.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Per chiarire il concetto, in un\u2019altra sentenza nel caso Pham del 2015, la Corte ha decretato che d\u2019ora in avanti decider\u00e0 \u201cda sola\u201d se la Corte di Giustizia europea ha superato o no certi confini. L\u2019era della subordinazione \u00e8 finita.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Finalmente abbiamo la volont\u00e0 di difendere la nostra sovranit\u00e0 piuttosto che affidarci \u2013 come una colonia di capponi \u2013 alla buona volont\u00e0 fraterna della corte tedesca, che non \u00e8 in sintonia con il particolare sistema britannico di supremazia parlamentare e che in ogni caso agisce solo in base all\u2019interesse nazionale tedesco.\u201d<\/p>\n<p>5. La questione \u00e8 formulata in modo chiarissimo e un italiano dovrebbe poterne trarre le dovute conseguenze rispetto alla sua posizione: il Regno Unito ha a cuore la democrazia parlamentare e i connessi poteri di legiferare entro i limiti, e per la tutela, assicurata da carte dei diritti che risalgono al medioevo o al XVII secolo.<\/p>\n<p>In sostanza, il fine \u00e8 di riaffermare una sovranit\u00e0 verso l&#8217;esterno &#8211; la comunit\u00e0 internazionale o l&#8217;UE che sia- che, per\u00f2, nel suo aspetto &#8220;interno&#8221; si limita ai<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/05\/diritti-umani-e-democrazia-lo-stato.html\"><strong> diritti di libert\u00e0, cio\u00e8 rapportati alle libert\u00e0 &#8220;negative<\/strong>&#8220;<\/a> verso qualsiasi autorit\u00e0 di governo (<i>freedom from<\/i>), secondo una concezione costituzionale tipicamente liberale: che non ha, evidentemente, assorbito al suo interno i diritti sociali, cio\u00e8 la risoluzione a livello sovra-legislativo del &#8220;conflitto sociale&#8221;, costituzionalizzando cio\u00e8 uno Stato pluriclasse e democratico in senso sostanziale.<\/p>\n<p>Per comprendere meglio questo aspetto, pur essendo gli inglesi fieri del loro welfare <i>nazionale<\/i>, e vedendolo come un qualcosa da tutelare proprio dalla (illimitata) estensione ai non britannici in virt\u00f9 della regolazione UE, Lord Reed o Lord Neuberger si guardano bene dal menzionare il Rapporto (del Lord) Beveridge, che, &#8211; posto alla base della regolazione keynesiana del &#8220;mercato del lavoro di pieno impiego&#8221; e della complementare previsione del welfare-, \u00e8 considerato dagli stessi Caff\u00e8, consulente economico dell&#8217;Assemblea costituente, e Meuccio Ruini, presidente della commissione dei 75 che scrisse nella sostanza il testo della stessa Costituzione, <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/03\/emmanuel-todd-limmaginaria-genesi.html\">un coerente riferimento che fu consapevolmente trasferito nella nostra Costituzione &#8220;economica&#8221; per realizzarne il carattere fondamentale &#8220;lavoristico&#8221; (arrt. 1 e 4 Cost.)<\/a><\/strong>.<\/p>\n<p>Eppure, avendo determinati &#8220;valori&#8221; e &#8220;fini&#8221; come riferimento giuridico-costituzionale, ben si poteva annoverare il Rapporto Beveridge tra i principi, se non tra le norme direttamente applicative, di fonte costituzionalizzata, dato che ci\u00f2 che sosteneva Beveridge aveva molto a che fare con la sovranit\u00e0, cio\u00e8 col potere supremo dello Stato nazionale e con il suo fondamento legittimo, come ci confermano le sue stesse parole (<strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/04\/lequivoco-liberista-su-rodrik-il.html\">qui p.3<\/a><\/strong>):<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\"><i>\u201cL\u2019abolizione del bisogno non pu\u00f2 essere imposta n\u00e9 regalata ad una democrazia, la quale deve sapersela guadagnare avendo fede, coraggio e <\/i><i>sentimento di unit\u00e0 nazionale<\/i>\u201d.<\/p>\n<p>6. Possiamo dunque dire che la riaffermazione di sovranit\u00e0 cercata dagli inglesi, da un lato, \u00e8 volta a ribadire la propria &#8220;indipendenza&#8221; verso &#8220;entit\u00e0 estere&#8221; di qualunque tipo, cio\u00e8 il &#8220;<i>superiorem non recognoscens<\/i>&#8221; di diritto internazionale, dall&#8217;altra a preservare, in modo implicito ma necessario, la concezione liberal-parlamentare della sovranit\u00e0 &#8220;interna&#8221;, proprio circoscrivendo i riferimenti storico-politici delle proprie fonti costituzionali.<\/p>\n<p>Certo la sovranit\u00e0 \u00e8 un potere <i>originario<\/i>, nel senso che trova fondamento legittimo in se stesso, secondo una formulazione derivante proprio dalle teorizzazioni conseguenti ai trattati di Westfalia (elaborate<strong> <a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2013\/04\/la-costituzione-e-il-punto-di-non.html\">gi\u00e0 da Bodin<\/a><\/strong>), sintetizzabili nel brocardo &#8220;<strong><a href=\"http:\/\/www.treccani.it\/enciclopedia\/sovranita_%28Dizionario-di-filosofia%29\/\"><i>superiorem non recognoscens<\/i><\/a><\/strong>&#8220;.<\/p>\n<p>Si tratta, si noti, pur sempre di una formulazione e di teorizzazioni del XVII secolo (ben anteriori alle <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/01\/un-po-di-storia-costituzionale-il-grand.html\">&#8220;ipotesi&#8221; costituzionali della Rivoluzione francese<\/a><\/strong>, che risultavano invece pi\u00f9 orientate, nello spirito moderno, a precisare i contenuti di questo potere &#8220;originario&#8221; in senso sociale).<\/p>\n<p>Ma una tale definizione di sovranit\u00e0 non \u00e8 esauriente; non \u00e8 sufficiente per comprenderne appieno la natura fenomenologica (in senso giuridico, capace di identificare i comportamenti vietati o promossi nella comunit\u00e0 sociale): cio\u00e8 tale definizione non ci dice in cosa essenzialmente consistano il suo contenuto e la sua funzione. Non ci parla cio\u00e8 della &#8220;ragion d&#8217;essere&#8221; della sovranit\u00e0 e dei suoi correlati fini (storicamente concreti).<\/p>\n<p>7. Per connotare questo contenuto e questa funzione, in base al principio che ognuno ha le sue competenze commisurate all&#8217;oggetto delle indagini e della ricerca che compie,<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/12\/democrazia-filosofica-diritti-sociali-e.html\"> evitiamo di ricorrere alla &#8220;mera&#8221; filosofia<\/a> (specie se vivente nella logica del rinvio bibliografico, reciproco e incontrollabile, interno al mainstream liberista anglosassone, cio\u00e8 sussidiario e derivante dal paradigma economico instaurato dalle forze culturalmente dominanti, cio\u00e8 l&#8217;oligarchia): ed infatti, risolvere un problema giuridico-costituzionale, qual \u00e8 quello della definizione della sovranit\u00e0, \u00e8 un problema proprio della scienza (sociale) giuridica, basata sullo studio dei dati positivi costituiti dalle norme. E ci\u00f2, per quanto la &#8220;teoria generale del diritto&#8221; sia strettamente connessa alla &#8220;filosofia del diritto&#8221;, senza coincidere con essa.<\/p>\n<p>Quest&#8217;ultima, poi, prescinde dal porsi il problema dell&#8217;interpretazione e della sistematizzazione, effettuata in via induttiva (e non solo deduttiva, sulla base di assiomi filosofici), dell&#8217;insieme delle norme positive esistenti. Vale a dire, interpretando e sistematizzando&#8221; i &#8220;fatti sociali normativi&#8221;, effettivamente rilevabili dalle fonti di produzione (si dice &#8220;de jure condito&#8221;) proprie del complesso degli Stati (questa rilevazione, a sua volta, pu\u00f2 comportare sia lo studio del diritto comparato, sia il diverso e ulteriore studio sistematico, di diritto pubblico, della &#8220;teoria dello Stato&#8221;, cio\u00e8 delle sue forme e strutture ordinative, storicamente riscontrabili. E sempre, forme e strutture non filosoficamente dedotte, come speculazione teorica individuale, a sua volta derivata da altre speculazioni individuali, per quanto illustri, e che aiutano, al pi\u00f9, a chiarire alcuni aspetti dell&#8217;interpretazione normativa.<\/p>\n<p>8. Ricorriamo allora alla definizione di sovranit\u00e0 pi\u00f9 attendibile e consolidata nell&#8217;ambito del costituzionalismo italiano (&#8220;classico&#8221; e pre-europeizzazione): quella di Mortati.<\/p>\n<p>Alle pagine 98 e ss. del Tomo I delle sue &#8220;Istituzioni di diritto pubblico&#8221;, Mortati ci d\u00e0 dapprima la descrizione del concetto di originariet\u00e0 e autolegittimazione del potere sovrano, nel senso &#8220;classico&#8221;, derivante da Westfalia (per trovare la sua autorevole ricostruzione storico-giuridica in proposito occorre andare alle pagine 1497 e ss. del Tomo II), sopra accennato:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cil concetto di sovranit\u00e0 viene a designare il modo di essere proprio del potere statale e, se si tiene conto della duplice direzione verso cui esso assume rilievo, risulta contrassegnato, sotto un aspetto, dalla indipendenza dello Stato di fronte ad altri ordinamenti esterni al suo territorio, e, sotto un altro, dalla supremazia che ad esso compete di fronte ai singoli e alle comunit\u00e0 esistenti all&#8217;interno del territorio stesso.\u201d<\/p>\n<p>Il caso della rivendicazione britannica di sovranit\u00e0 verso l&#8217;UE (e in particolare verso la CGUE), dovrebbe essere ormai chiaro, riguarda tale primo aspetto &#8220;esterno&#8221; della sovranit\u00e0; e, in un certo modo, tende pure a enunciare un aspetto &#8220;interno&#8221; che, per\u00f2, dovrebbe essere anche questo ormai altrettanto evidente, non \u00e8 senza conseguenze nei rapporti esterni.<\/p>\n<p>9. Ed infatti, la compressione della sovranit\u00e0 non dipende solo dall&#8217;esistenza in s\u00e8 di un potere generalizzato di interferenza con le prerogative di un certo Stato (cio\u00e8 un&#8217;interferenza che pu\u00f2 andare al di l\u00e0 dei settori di competenza UE elencati nei trattati, come lamenta il regno Unito col riferimento alla &#8220;Carta dei diritti&#8221;, incorporata <i>in un certo modo<\/i> nel diritto europeo), ma dipende, anche e soprattutto, dal tipo e dal contenuto delle norme sovranazionali che si impongono in virt\u00f9 della (supposta) prevalenza del diritto europeo.<\/p>\n<p>\u00c8&nbsp;chiaro che incentrare questo conflitto in termini di esclusiva interferenza sui diritti di libert\u00e0, delimitando in tal modo, come abbiamo visto, il contenuto costituzionale britannico, indebolisce la protesta dei giudici inglesi: o meglio, indebolisce gli interessi del popolo inglese nella sua essenza pluriclasse.<\/p>\n<p>Per meglio comprendere questo aspetto &#8220;contenutistico&#8221; del contrasto tra ordinamenti, dobbiamo considerare un&#8217;ulteriore connotazione della sovranit\u00e0 (&#8220;interna&#8221;) illustrato da Mortati: la sovranit\u00e0, infatti, indica:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cla capacit\u00e0 dello Stato di porre comandi incondizionati&#8230;L&#8217;avere ricondotto la sovranit\u00e0 sotto la categoria della capacit\u00e0 presuppone che ad essa si riconosca carattere giuridico\u201d<\/p>\n<p>Mortati poi precisa che questa capacit\u00e0 pu\u00f2 essere &#8220;relativa&#8221;: ma, non nel senso di contraddire la originariet\u00e0 e la incondizionalit\u00e0 che ne costituiscono l&#8217;essenza estrinseca (tipo di relativit\u00e0 che Mortati nega), quanto in un senso contenutistico, e, in particolare, storico (e geografico).<\/p>\n<p>Infatti, i &#8220;fini&#8221; dell&#8217;azione dello Stato, nell&#8217;esercizio della sovranit\u00e0, possono mutare nel tempo, essenzialmente in funzione di diverse concezioni della sua radice costitutiva, ma ci\u00f2 non altera la natura della sovranit\u00e0: piuttosto caratterizza la &#8220;forma di Stato&#8221; (o il &#8220;tipo&#8221; di Stato, nella sua proiezione esterna: sulla distinzione tra forma e tipo di Stato, si veda Tomo I, pag.134).<\/p>\n<p>10. Alle pagine 133 e ss., relative appunto alle &#8220;forme di Stato&#8221;, questo concetto viene ulteriormente spiegato, fornendoci una definizione di sovranit\u00e0 che, pi\u00f9 sostanzialmente, ce ne chiarisce non solo i caratteri estrinseci, originariet\u00e0&nbsp; e illimitabilit\u00e0, nel suo ambito territoriale, che pure ne rimangono un presupposto, ma anche funzione e finalit\u00e0:<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cLa potest\u00e0 sovrana, necessaria a qualunque ente politico per il conseguimento del fine suo proprio di assicurare la pacifica coesistenza degli interessi vari, ed a volte contrastanti fra loro, che siano considerati bisognevoli di tutela, si estrinseca in con diversa intensit\u00e0 ed estensione&#8230;Qualsiasi ente che si proclami sovrano riesce ad esserlo nei limiti che, da una parte, risultano imposti dalle situazioni di fatto, e, dall&#8217;altra, appaiono richiesti dalla stessa ragion d&#8217;essere del potere sovrano, che, mirando a realizzare un ordine in una societ\u00e0, non pu\u00f2 non organizzarsi ed operare in modo ordinato, sottoporsi cio\u00e8 ad una disciplina che&#8230;non cessa di essere giuridica pel fatto che provenga dallo stesso potere che vi si assoggetta.\u201d<\/p>\n<p>11. La sovranit\u00e0, dunque, non \u00e8 un fine in s\u00e8 dell&#8217;ente politico (cio\u00e8 a fini potenzialmente generali) ma uno strumento che si collega alla <i>ragion d&#8217;essere<\/i> dell&#8217;ente politico, quella &#8220;<i>pacifica coesistenza degli interessi vari<\/i>&#8220;, che giustifica la sovranit\u00e0 stessa nei suoi (visti) caratteri estrinseci, ma d\u00e0 luogo a soluzioni (normative) mutevoli in funzione della individuazione degli interessi da &#8220;conciliare&#8221;.<\/p>\n<p>Alla riportata premessa di Mortati, segue infatti un&#8217;analisi storica e comparata dei vari tipi\/forme di Stato (o di &#8220;regime&#8221;, incluso quello democratico&#8230;sempre di &#8220;regime&#8221; in senso giuridico-costituzionale si tratta), un&#8217;analisi che sistematizza e classifica i fatti normativi costituzionali, cio\u00e8 relativi alla sovranit\u00e0 statuale, positivamente riscontrabili.<\/p>\n<p>Dunque, gi\u00e0 da tale premessa (fenomenologica) possiamo trarre alcune indicazioni importanti: la funzione sostanziale del potere sovrano \u00e8 quella di assicurare la pacifica coesistenza di interessi diversi e anche contrastanti tra loro; &#8220;come&#8221; questa essenza della sovranit\u00e0 sia concretamente attuata dipende da quali interessi, cio\u00e8 da quali tipologie di gruppi sociali che ne sono portatori, siano considerati &#8220;<i>bisognevoli di tutela<\/i>&#8220;.<\/p>\n<p>11.1. Cos\u00ec, se gli interessi considerati &#8220;meritevoli&#8221; e quindi da tutelare sono, in base al principio di eguaglianza formale, quelli di &#8220;tutti i cittadini&#8221; formalmente indistinti, al vedersi garantite delle libert\u00e0 negative, cio\u00e8 delle sfere soggettive di esclusione dello stesso potere di comando (altrimenti &#8220;incondizionato&#8221; dello Stato),&nbsp; avr\u00f2 la democrazia parlamentare &#8220;liberale&#8221; (in quanto ispirata a tale concetto di &#8220;libert\u00e0&#8221;): in essa soltanto il parlamento (eletto dai portatori degli interessi riconosciuti come titolari degli stessi), con le sue leggi, potr\u00e0 stabilire dei limiti alle libert\u00e0 (tipiche quelle personale, domiciliare, di espressione pubblica del pensiero e, soprattutto, di intrapresa dell&#8217;attivit\u00e0 economica), ma non potr\u00e0 comunque comprimerle oltre i limiti ammessi dai Bill of rights (o dalle costituzioni &#8220;liberali&#8221; che li ricalcano). Non a caso la Magna Carta, invocata come riferimento positivo della Costituzione britannica, \u00e8 detta &#8220;libertatum&#8221;.<\/p>\n<p>11.2. Dunque, in questo tipo di democrazia, &#8220;valori&#8221; (cio\u00e8 le valutazioni storico-politiche che portano a considerare meritevoli certi, e non altri, interessi da tutelare mediante il potere sovrano) e fini (cio\u00e8 gli obiettivi che, verso il &#8220;lato interno&#8221;, potr\u00e0 porsi l&#8217;esercizio della sovranit\u00e0) sono obiettivamente funzionali all&#8217;economia di mercato, intesa come &#8220;free competition&#8221; e &#8220;free trade&#8221;.<\/p>\n<p>In questo tipo di Stato (liberale), la sovranit\u00e0 stessa, come potere dotato di certi contenuti strumentali e dipendenti dagli interessi effettivamente tutelati, definisce un regime\/&#8221;forma di Stato&#8221; che si disinteressa del conflitto sociale: cio\u00e8 non conferisce rilievo giuridico supremo alla soluzione del contrasto tra interessi propri di tutti i gruppi, o meglio classi sociali, considerate ciascuna portatrice di interessi meritevoli di tutela.<\/p>\n<p>Ci\u00f2 che noi sappiamo essere, invece, la caratteristica della nostra Costituzione e quindi del contenuto e della funzione della sovranit\u00e0 in esso assunta (la &#8220;Costituzione nella palude&#8221; \u00e8 stato scritto proprio per riorganizzare la gran quantit\u00e0 di materiale che il blog aveva fornito al riguardo nel corso del tempo). Mortati precisa i rispettivi caratteri della &#8220;democrazia liberale&#8221; e della &#8220;democrazia sociale&#8221;, ora sintetizzati, alle pagine 140-143 del Tomo I.<\/p>\n<p>11.3. Laddove, quindi, si afferma il principio di eguaglianza sostanziale, lo Stato, e lo strumento della sovranit\u00e0, assumono altri fini e altre funzioni, che ne implicano un intervento attivo a favore di tutti i gruppi e le classi sociali; la sovranit\u00e0 \u00e8 cos\u00ec volta, nella sua accezione interna, alla risoluzione effettiva del conflitto sociale, ammettendosene normativamente, al massimo livello giuridico, l&#8217;esistenza e la priorit\u00e0 rispetto al fine di &#8220;assicurare la pacifica coesistenza&#8221; di un numero il pi\u00f9 possibile allargato di &#8220;interessi&#8221;.<\/p>\n<p>Questa mutevole&nbsp;&#8220;ragion d&#8217;essere&#8221; (o <i>causa<\/i>) del potere sovrano, fa s\u00ec che anche nei rapporti esterni propri della sovranit\u00e0, instaurati con qualsiasi altra &#8220;entit\u00e0&#8221;, il suo contenuto e i suoi fini caratterizzino diverse modalit\u00e0 dei rapporti (di diritto internazionale). Perci\u00f2, i fini e le funzioni costituzionali (la concreta &#8220;ragion d&#8217;essere&#8221;) di ciascun Stato, assumono una rilevanza tale che, in ragione di essi, quando si parla di riaffermazione della sovranit\u00e0 &#8220;esterna&#8221; (in tutti i casi &#8220;originaria&#8221; e &#8220;superiorem non recognoscens&#8221;), non si implica necessariamente di avere gli stessi obiettivi e gli stessi valori di riferimento rispetto a paesi che, nelle rispettive Costituzioni, abbiano <i>strumentalizzato<\/i> la sovranit\u00e0 ad una diversa e pi\u00f9 ampia sfera di interessi da tutelare.<\/p>\n<p>12. La cultura giurisprudenziale, e pi\u00f9 estesamente &#8220;istituzionale&#8221;, britannica non invoca, ad esempio, la &#8220;costituzionalizzazione&#8221; del <strong><a href=\"http:\/\/temi.repubblica.it\/micromega-online\/quel-piano-beveridge-che-pare-scritto-oggi\/\">Rapporto Beveridge<\/a><\/strong>, problema che qui abbiamo pi\u00f9 volte trattato (<a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/04\/lequivoco-liberista-su-rodrik-il.html\"><strong>con Bazaar<\/strong><\/a>), ma, anzi, si attesta sul contenuto e, dunque, sui fini che connotano uno Stato e la sua potestas, tipici di una tradizionale, e pre-democratica sovranit\u00e0 (quanto lo \u00e8 una concezione settecentesca), incentrata &#8220;solo&#8221; sui diritti di libert\u00e0: una concezione che circoscrive automaticamente la sua portata rivendicativa alla compatibilit\u00e0 dell&#8217;interferenza europea con un assetto liberal-liberista.<\/p>\n<p>Ancorato a queste premesse, questo atteggiamento &#8220;sovrano&#8221;, si limita a esplicare i suoi effetti sul piano, certamente congeniale alla tradizione del Regno Unito, dei rapporti di forza tra diverse entit\u00e0 sovrane, <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/02\/il-vero-volto-dei-trattati.html\">rapporti di forza che costituiscono l&#8217;essenza caratterizzante il diritto internazionale<\/a><\/strong> e la sua implicita gerarchizzazione <i>de facto<\/i> tra Stati.<\/p>\n<p>ADDENDUM: Questo discorso, va rammentato, vale per il reclamo di sovranit\u00e0 giurisdizionale avanzato dall&#8217;ordine giudiziario britannico: analoghe considerazioni, sebbene politicamente pi\u00f9 ampie (appunto perch\u00e9 politiche e non di ordine strettamente costituzionale), <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/02\/brexit-la-reliquia-degli-anni-70-tra.html?showComment=1455481248558#c7896713120858478172\">possono farsi per la Brexit, come abbiamo gi\u00e0 evidenziato:<\/a><\/strong><\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Certamente il Brexit \u00e8 interessante se sostenuto in ottica nazionalista e anti-liberista. Ovvero se &#8211; pi\u00f9 che il thatcheriano UKIP &#8211; si muovono delle forze che promuovono il keynesismo democratico.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Altrimenti \u00e8 inutile che si parli di &#8220;reliquie&#8221;, visto che europeismo e thatcherismo sono aborti della medesima scuola di pensiero e dei medesimi interessi finanziari.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">La Thatcher, si ricorda, fu ostile all&#8217;Unione Europea principalmente perch\u00e9 temeva che il socialismo democratico gli sarebbe rientrato dalla finestra di Bruxelles&#8230;. un genio!&#8221;.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Londra invece non \u00e8 praticamente pi\u00f9 britannica, \u00e8 una citt\u00e0 globale: se non ce la fanno gli inglesi a non farsi distruggere dal progetto mondialista supportato dalla City, mi chiedo chi altro ce la possa fare.\u201d<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">\u201cMa infatti il dibattito da considerare rilevante \u00e8 tutto interno ai laburisti. L&#8217;UKIP, per definizione, non si occupa di correggere il mercato del lavoro-merce e le politiche deflattive.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">Ma se Londra \u00e8 una citt\u00e0 globale a pieno titolo, essa \u00e8 parte, anzi punta avanzata, del progetto globalista.<\/p>\n<p style=\"padding-left: 30px; ;\">In definitiva, abbiamo due tipi di opposizione all&#8217;UE: una, per\u00f2, \u00e8 una spinta verso il mondialismo (pi\u00f9 precisamente verso un mondo anglofono, non gravato dai passaggi intermedi dell&#8217;ordoliberismo), l&#8217;altra \u00e8 nazionalista in senso democratico (ma il suo successo pare dipendere dall&#8217;atteggiamento degli USA)&#8230;\u201d<\/p>\n<p>13. In altri termini, uscendo da quella che avverte come una posizione (gerarchica) di minorazione, rispetto alla diversa autonomia rivendicata dalla Corte e dallo stesso dettato costituzionale tedesco, il Regno Unito vuol &#8220;fare come&#8221; la Germania.<\/p>\n<p>E lo fa rivendicando uno specifico principio del diritto internazionale, quello della <strong><a href=\"http:\/\/www.sapere.it\/enciclopedia\/reciprocit%C3%A0+%28diritto%29.html\">reciprocit\u00e0<\/a><\/strong>, che, certo, presuppone la riaffermazione della sovranit\u00e0, ma solo di chi lo invoca per ottenere un beneficio individuale (di quello Stato), e, inoltre, limitatamente al concetto di sovranit\u00e0 in concreto affermato.<\/p>\n<p>La riprova di questo effetto delimitato e individualmente caratterizzato, sta nel fatto che, come abbiamo visto pi\u00f9 volte (e in &#8220;Euro e(o?) democrazia costituzionale&#8221; c&#8217;\u00e8 un apposito paragrafo dedicato al tema), pur avendo la Germania gi\u00e0 adottato questa linea, sul piano pratico, ci\u00f2 non ha determinato alcun concreto vantaggio per la sovranit\u00e0 italiana; meno che mai nel mitigare l&#8217;asprezza delle conseguenze dell&#8217;adesione alla moneta unica.<\/p>\n<p>14. Analoghe e parallele considerazioni si potrebbero svolgere per la riaffermazione di sovranit\u00e0 <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2015\/12\/orban-e-la-unnecessary-single-currency.html\">dell&#8217;Ungheria di Orban<\/a><\/strong>: e non \u00e8 un caso che entrambi i paesi, UK e Ungheria, siano fuori dall&#8217;eurozona.<\/p>\n<p>Quindi, la rivendicazione di sovranit\u00e0 del Regno Unito, proprio perch\u00e9 proveniente da uno Stato non appartenente all&#8217;eurozona e, a maggior ragione, diretta alla riaffermazione esclusiva delle proprie prerogative, &#8211; corrispondenti ad una ben diversa &#8220;tradizione&#8221; storico-politica-, nonch\u00e8 proiettata nell&#8217;ambito delle &#8220;gerarchie&#8221; di diritto internazionale, non ci aiuta neppure indirettamente a far maturare un&#8217;euroexit, o un qualsiasi tipo di azione, che rafforzi, in qualche modo, un interesse nazionale italiano.<\/p>\n<p>Sotto questo profilo, il problema della sovranit\u00e0, strumentale alla democrazia liberal-parlamentare, proprio del Regno Unito, semmai ci \u00e8 del tutto indifferente o, peggio, ci lascia ancora pi\u00f9 soli: il problema dell&#8217;euro \u00e8 un problema di democrazia del lavoro, per noi essenza stessa della Costituzione, mentre il loro mercato del lavoro (in essenza, e persino gli &#8220;<strong><a href=\"http:\/\/nuvola.corriere.it\/2015\/05\/15\/i-contratti-zero-hours-conquistano-anche-buckingham-palace\/\">zero hour<\/a><\/strong>&#8220;) e le loro privatizzazioni deindustrializzanti (<strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/12\/pride-vincitori-e-vinti-nellera-della.html\">v. Rapporto Ridley<\/a><\/strong>), i britannici se li sono scelti tutti da soli, dovendo semmai <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2014\/12\/thatchers-touch-ma-cosa-manca-ancora-da.html\">ringraziare la Thatcher.<\/a><\/strong><\/p>\n<p>14.1. E in sostanza, si ha la clamorosa conferma che la sovranit\u00e0 \u00e8 un concetto equivoco, se non ingannevole, se ci affidiamo alle generalizzazioni mediatiche e perdiamo di vista la nostra Costituzione e 150 anni di conflitto sociale che la precedettero: la &#8220;democrazia liberale&#8221;, alla fine, \u00e8 inevitabilmente tendente all&#8217;idraulica. Sovrana o meno che sia.<\/p>\n<p>Questioni di gerarchia nella politica internazionale non interessano le masse dei disoccupati ma scaldano i cuori di qualche oligarchia-aristocrazia &#8220;nazionale&#8221;.<\/p>\n<p>La solidariet\u00e0 internazionale tra popoli, <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.com\/2016\/06\/pmi-ari-sveglia-il-libro-delle-profezie.html?showComment=1465470209465#c4928337987504836899\">come insegnano Basso e Rosa Luxemburg<\/a><\/strong>, \u00e8 concepibile solo tra Stati sovrani che siano democrazie sociali; altrimenti, si ha inevitabile competizione per una posizione gerarchica nella comunit\u00e0 internazionale e soprattutto economica.<\/p>\n<p>L&#8217;Italia, anche se non \u00e8 quasi pi\u00f9 consentito dirlo &#8211; in un crescendo di neo-autoritarismo realizzato per via mediatica-, \u00e8 una democrazia &#8220;sociale&#8221;, non una democrazia &#8220;liberale&#8221;: la nostra Costituzione lo afferma con chiarezza.<\/p>\n<p>La democrazia sociale \u00e8 un di pi\u00f9, perch\u00e9 tutela anche i diritti di libert\u00e0, ricomprendendo in s\u00e8 le garanzie apprestate dalle carte liberali. Chi vi parla dell&#8217;Italia come democrazia liberale, lo fa per affermare la soppressione del &#8220;di pi\u00f9&#8221;, in termini di democrazia, che \u00e8 sancito dalla nostra Costituzione, cio\u00e8 dei diritti sociali.<\/p>\n<p>Ma por fine a questo autolesionismo in danno del popolo sovrano, cio\u00e8 di quella globalit\u00e0 di interessi differenziati che la Costituzione intende armonizzare, dipende da noi e solo da noi&#8230;<\/p>\n<p><em>(articolo pubblicato originariamente <strong><a href=\"http:\/\/orizzonte48.blogspot.it\/2016\/06\/uk-italia-e-la-sovranita-la-sua-ragion.html\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">su Orizzonte48<\/a><\/strong>).<\/em><\/p>\n<p><em>Luciano Barra Caracciolo<\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1.&nbsp;Voci dall&#8217;estero ci riporta meritoriamente un articolo di Ambrose Evans-Pritchard che ci racconta come i giudici inglesi si stiano &#8220;ribellando&#8221; alla corte di giustizia UE. 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