La riforma costituzionale e l’Unione Europea: perché dobbiamo preoccuparci

Massimo D'Antoni 17 Novembre 2016

C’è un tema di merito che sta passando relativamente sotto silenzio, ma che potrebbe essere una ragione decisiva per votare No. Un tema che evidenzia una contraddizione tra i contenuti della riforma costituzionale e il maldestro tentativo del governo di marcare la propria distanza dall’Unione con scelte simboliche (la sparizione delle bandiere dell’Ue durante le conferenze stampa) e alzando i toni con Bruxelles in occasione del parere della Commissione sulla Legge di Stabilità.

Al di là del teatrino mediatico, la riforma determinerà infatti un’ulteriore cessione di sovranità del nostro paese alla Ue, analoga a quella realizzata nel 2012 con l’approvazione dell’art. 81 sul pareggio in bilancio. Che questo sia coerente con gli intenti della riforma è d’altra parte esplicito nella relazione introduttiva del Disegno di Legge Costituzionale del 8 aprile 2014. Sotto il titolo “Le ragioni della riforma”, è il governo stesso a spiegare quali ne siano gli obiettivi:

«Lo spostamento del baricentro decisionale connesso alla forte accelerazione del processo di integrazione europea e, in particolare, l’esigenza di adeguare l’ordinamento interno alla recente evoluzione della governance economica europea (da cui sono discesi, tra l’altro, l’introduzione del Semestre europeo e la riforma del patto di stabilità e crescita) e alle relative stringenti regole di bilancio (quali le nuove regole del debito e della spesa); le sfide derivanti dall’internazionalizzazione delle economie e dal mutato contesto della competizione globale.»

Nell’inquadrare la riforma nell’ambito della governance economica dell’unione, il governo ne dà una chiave interpretativa cui corrispondono passaggi precisi nel nuovo testo costituzionale. Me ne sono reso conto solo di recente, su indicazione di Luciano Barra Caracciolo, che sul suo blog spiega la questione nel modo seguente:

«Come rendersi conto della European connection, ve lo indico in una breve sintesi suddivisa in semplici steps: a) prendete il testo della riforma costituzionale col raffronto del testo originario della Costituzione del 1948; b) verificate il testo dei nuovi articoli artt. 55 – “Le Camere”: cioè conformazione, struttura e “mission” istituzionale delle Camere) – e 70 – “La formazione delle leggi”: cioè procedure e contenuti generali, ma anche “tipizzati”, della funzione legislativa, ripartiti per competenze tra le due “nuove” Camere; e quindi definizione delle procedure in base a cui, certe leggi, con certi contenuti, devono esserci immancabilmente, violandosi altrimenti il dettato costituzionale, sia quanto alla mission che all’oggetto deliberativo delle Camere stesse; c) vi accorgerete che l’effetto aggiuntivo più eclatante, rispetto alle previsione della Costituzione del 1948 è che “la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea” è divenuta un contenuto super-tipizzato e dunque, potere-dovere immancabile, della più importante funzione sovrana dello Stato (quella legislativa): ergo, la sovranità italiana è, per esplicito precetto costituzionale, vincolata, per sempre, ad autolimitarsi attraverso l’adesione alla stessa UE che, per logica implicazione, diviene un obbligo costituzionalizzato.»

In poche parole: la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea diventa un dovere costituzionale. Immagino l’obiezione: che differenza c’è rispetto ad oggi? Non abbiamo sottoscritto dei trattati comunque vincolanti per il nostro paese? Ad essa si può rispondere osservando innanzitutto che si potrebbe arrivare a dubitare che a seguito della riforma l’Italia possa, in presenza di circostanze che lo rendano necessario o desiderabile, decidere di non far più parte dell’Unione europea. Tale scelta potrebbe infatti essere viziata da incostituzionalità, in quanto renderebbe impossibile per il Parlamento l’adempimento di una sua funzione. Così Barra Caracciolo:

«d) Non potrebbe dunque non essere, lo Stato italiano, parte dell’Unione, così com’è (dato che la previsione costituzionale non parla di alcuna iniziativa tesa alla revisione e al dinamico aggiornamento dei trattati stessi), altrimenti il Parlamento, cioè il teorico massimo organo di indirizzo politico-democratico, non sarebbe in grado di adempiere al suo dovere costituzionalizzato.»

Quella di uscita dalla Ue è un’ipotesi estrema. Ma, come già è avvenuto per l’art. 81 sul pareggio di bilancio, l’esplicita previsione in Costituzione della “formazione e attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea”, avrebbe effetti anche in circostanze più concrete:

«6. E, infatti, questo non può che avere riflessi sulla stessa propensione della Corte costituzionale a sindacare, con effettività e concreta comprensione della natura delle politiche che ci impone l’Unione europea, la violazione dei principi immodificabili della Costituzione (da parte dell’imposizione di tali politiche). (…) Nel costante conflitto tra tali previsioni costituzionali e i principi fondamentali che definiscono i diritti indeclinabili dei cittadini in una Repubblica fondata sul lavoro (cioè sull’obbligo statale di perseguimento di politiche economiche e fiscali di “pieno impiego”), la Corte non scorgerà alcuna esigenza di ristabilire una gerarchia tra le fonti

La riforma renderà cioè più difficile sindacare le politiche europee sulla base di un conflitto con la normativa nazionale e con i principi della nostra Costituzione. Con buona pace dell’art.1 che recita che “La sovranità appartiene al popolo” e dell’affermazione, continuamente rilanciata dai fautori del Sì, che la riforma non inciderebbe sui valori costituzionali ma solo sulle procedure della seconda parte della Carta.

Non serve essere “euroscettici” per preoccuparsi del fatto che sia in atto una progressiva cessione di sovranità del nostro paese verso istituzioni e organi sovranazionali di dubbia legittimità democratica. Una cessione di sovranità che non ha alcuna contropartita in termini di riforma e democratizzazione delle stesse istituzioni. Sarei ben felice se qualche costituzionalista potesse smentirmi, ma il punto mi pare piuttosto chiaro. E se è così, siamo di fronte a quella che è forse la ragione principale per la quale questa riforma va respinta con decisione. Votate No!

Massimo D’Antoni

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