1. Voci dall’estero ci riporta meritoriamente un articolo di Ambrose Evans-Pritchard che ci racconta come i giudici inglesi si stiano “ribellando” alla corte di giustizia UE. Il problema è così posto:
“Si tratta della prima entusiasmante resistenza della autonomia sovrana contro una Corte di Giustizia europea che ha ormai tratti imperiali, che ha acquisito poteri indiscriminati sotto il Trattato di Lisbona, e che da allora ha fatto leva sulle sue conquiste per rivendicare la giurisdizione su praticamente qualsiasi argomento.”
Citata la storia di questa espansione “intollerabile” della giurisdizione europea, e anche l’atteggiamento non cedevole della Corte costituzionale tedesca, che avrebbe censurato la CGUE in più occasioni per essere andata oltre il suo mandato, si riporta che:
“È dunque toccato alla Corte Suprema del Regno Unito – che senza far rumore sta diventando una forza con cui bisogna fare i conti – sollevare la questione se le rivendicazioni di sempre maggior egemonia della Corte di Giustizia europea siano legali, e di che cosa possiamo fare per fermarla.
La Gran Bretagna è particolarmente vulnerabile a invasioni in campo giudiziario. La Corte di Giustizia europea trae ispirazione dalla filosofia corporativista della legge Napoleonica, incline a considerare che tutto sia proibito, a meno che non sia in qualche modo codificato, in contrasto con il diverso spirito di iniziativa della Common Law inglese. Ma i contrasti non finiscono qui.
Lord Mance ha dichiarato che il Parlamento ha dato alla Corte di Giustizia Europea un assegno in bianco quando nel 1972 ha abbozzato lo European Communities Act, conferendo alla UE uno status più alto. In particolare ha detto: “Non ci resta nessun bastione costituzionale esplicito contro le incursioni delle legge della UE”.
A noi mancano le difese della Germania, dove la Corte Suprema rifiuta di accettare il primato della Corte di Giustizia europea, e si riserva il diritto di eliminare ogni legge della UE che entri in conflitto con il sistema giudiziario tedesco.”
2. Ma Evans-Pritchard pare non considerare che la Germania ha una solida giurisprudenza costituzionale in materia perché ha una Costituzione rigida, di cui ha progressivamente espanso l’ambito di immodificabilità da parte delle fonti europee. E, inoltre, ha una Corte costituzionale (non una “Corte Suprema” che svolge funzioni di “dichiarazione a posteriori” dei principi costituzionali – e anche del resto del diritto “di common law”, e, per il resto, funziona come una Corte di Cassazione). Tanto che il Lissabon Urteil, cioè la sentenza della Corte costituzionale tedesca che ha fatto tempestivamente il punto sul relativo trattato, è stata direttamente oggetto di attenzione da parte delle stesse istituzioni UE. La Germania, in questa stessa analisi conta parecchio:
“Un altro aspetto importante del Lissabon-Urteil è il suo impatto sulle altre corti costituzionali e, naturalmente, sulla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE). È teoria generalmente accettata da anni che le decisioni di Karlsruhe incidano pesantemente sulla giurisprudenza e sulle argomentazioni delle corti costituzionali nazionali, soprattutto dei nuovi Stati membri entrati nell’Unione nel 2004 e nel 2007.
Resta da vedere come si rifletterà la posizione tedesca in merito a democrazia, identità costituzionale e sovranità nei ragionamenti degli altri sistemi giuridici.”
3. L’UE comunque prende atto:
“il risultato più palese della sentenza è l’obbligo in capo al parlamento tedesco di assicurare un proprio maggiore coinvolgimento nelle future attività legislative dell’Unione, segnatamente per quanto riguarda gli articoli del trattato che consentono alle istituzioni UE di semplificare il processo decisionale o di modificare le previsioni del trattato senza fare ricorso a una Conferenza intergovernativa.”
Questa decisione segna comunque alcune interessanti “novità” (che abbiamo affrontato anche in “Euro e(o?) democrazia costituzionale”), che andrebbero sempre ricordate alle “istituzioni” italiane quando parlano di €uropa “politica” e di federalismo irenico europeo.
È ovvio che, per salvare le forme (o la faccia), i commentatori UE cerchino di mitigarne e minimizzarne la portata, ma le novità sono piuttosto pesanti e potenzialmente espandibili fino a livelli “destrutturanti” la costruzione europea, ed oggi incombenti sull’intera UE, dato che la sua legittimità d’azione è espressamente messa sotto il continuo monitoraggio di Corte costituzionale e parlamento tedeschi e la sua “democraticità” è espressamente negata, indicandosi ben noti motivi (ignorati in Italia) di inefficacia democratica del parlamento UE:
“La corte spiega in modo minuzioso che lo Staatenverbund è un’associazione di Stati nazionali sovrani e poi descrive nei minimi dettagli le condizioni che consentono a uno Stato di mantenere la propria sovranità. Particolare interesse ha destato negli osservatori un elenco di diritti statali inalienabili che non potranno mai essere trasferiti al processo legislativo europeo se l’identità costituzionale e la sovranità degli Stati membri deve essere preservata.
Secondo Schönberger, si tratta soltanto di un’elencazione di pura convenienza politica (la corte vi cita pressoché la totalità dei settori in cui la competenza degli Stati membri è tuttora esclusiva o quantomeno prevalente) e non di un’interpretazione costituzionale fondata su principi. Altri autori concordano nel giudicarla una semplice raccolta e un elemento di tutela dei restanti poteri nazionali.
In alcuni passaggi la sentenza si dilunga anche sull’importanza della democrazia quale elemento costitutivo della sovranità di uno Stato membro, nella fattispecie della Germania. È in questi paragrafi che la CCF ravvisa persino l’incapacità strutturale del Parlamento europeo (PE) di potere un giorno divenire una fonte di legittimità democratica diretta. Il motivo principale di tale impossibilità, secondo la corte, risiede nelle fortissime differenze d’impatto elettorale dei cittadini, da Stato membro a Stato membro, un aspetto che viene identificato come una violazione inaccettabile del principio di uguaglianza elettorale, per di più riconducibile al meccanismo di assegnazione dei seggi del PE in base alle quote nazionali.
Infine in questa sentenza, contrariamente a quanto accaduto in quella di Maastricht, la corte si è sentita in dovere di trattare minuziosamente il tema del divieto imposto dalla Legge fondamentale alla Repubblica federale di Germania di aderire a un eventuale Stato federale europeo. Questo tipo di decisione spetta, infatti, solo al potere costituente, ossia il popolo. I giudici sono tuttavia attenti a non porre il referendum come condizione, limitandosi invece ad accennare alle prerogative del potere costituente; rimangono dunque concepibili altri mezzi d’espressione della volontà di tale potere, anche ispirati alle origini della Legge fondamentale (che fu elaborata da una convenzione costituzionale sull’isola di Herrenchiemsee).”
3.1. Domandiamoci allora: su quali basi di ragionevolezza e buona fede negoziale, oggi, dunque, si viene ad accusare la Germania di non aderire alle esigenze di un’evoluzione “politica” dell’€uropa e di non voler procedere verso un governo federale, dotato di pieni poteri fiscali e di bilancio?
La Germania la sua posizione l’ha sempre enunciata con chiarezza e non ha mai suscitato dubbi o aspettative: gli “Stati Uniti d’Europa” sono vietati dalla sua Costituzione e l’UE, per la sua strutturale carenza di democrazia in senso “parlamentare”, ritenuta non correggibile proprio sul piano di un’irrealizzabile rappresentatività elettorale, è solo una Staatenverbund, una mera associazione tra Stati priva di sovranità originaria, cioè che non sia derivata dalla volontà (intergovernativa) di questi ultimi.
E vale, fin da ora, la pena di porsi un’altra domanda: se le ben più recise e sostanziali affermazioni di una Corte costituzionale come quella tedesca, – basate oltretutto su una Costituzione ben più “moderna”, strutturata, e ampia nei contenuti, rispetto a quella inglese-, non hanno avuto alcun effetto sulla giurisprudenza costituzionale e sugli orientamenti politico-giuridici italiani, come potrebbero averlo mai, un tale effetto, le peculiari “rivendicazioni”, come vedremo, avanzate dai giudici del Regno Unito?
Dall’euro e dalla de-sovranizzazione non ci salveranno gli anglosassoni: tanto più che essi “rispettano” solo coloro che hanno la “forza” di mostrare coraggio e capacità di scelta nel far valere i propri interessi…
4. Insomma, tornando ai conflitti di giurisdizione intentati dai britannici, se non hai una vera Costituzione scritta, in senso moderno, non hai una vera Corte costituzionale e, specialmente, non hai un enorme surplus delle partite correnti e un controllo economico-industriale sui paesi limitrofi, tramite investimenti esteri e delocalizzazioni, certamente “pesi” meno nelle gerarchie della stessa UE. E non solo.
Ma il problema è un altro: se partiamo dalla conoscenza effettiva dell’atteggiamento della Corte tedesca, comprendiamo che per i britannici si tratta sostanzialmente di un allineamento, alla stessa Germania, nel reclamare uno spazio di autonomia che, tuttavia, prescinde dalla natura e dal contenuto dei principi costituzionali rispettivamente contrapponibili alla Corte e alle istituzioni UE:
“La Corte di Giustizia Europea ha calpestato platealmente il Bill of Rights inglese del 1689 in una sentenza sulla ferrovia ad alta velocità HS2, che ha messo in dubbio le prerogative parlamentari, implicando che la Corte di Giustizia Europea avesse il potere di proibire a un ministro di presentare un disegno di legge alla Camera dei Comuni.
“È difficile immaginare una interferenza più evidente con i procedimenti parlamentari”, ha tuonato Lord Reed. Evidentemente non è questo che voleva la Camera dei Comuni nel 1972. Lord Reed ha anche aggiunto che la Corte Suprema del Regno Unito si sarebbe sforzata di lavorare in armonia con la Corte di Giustizia europea, ma che se ci fosse stato un conflitto, sarebbe stato risolto “dal nostro sistema giuridico e come questione coperta dalle nostre leggi costituzionali.” Evviva.
La sentenza unanime pronunciata da Neuberger, presidente della Corte Suprema del Regno Unito, insieme a una squadra di giudici di prim’ordine su questo caso nel 2014, è stata un rombo di tuono. Lord Neuberger ha avvertito che nessuna corte britannica avrebbe potuto accettare un’aggressione al Bill of Rights e ha continuato tratteggiando i contorni di un nuovo ordine legale.
“Il Regno Unito non ha una costituzione scritta, ma abbiamo un certo numero di strumenti costituzionali”, ha detto, citando tra gli altri la Magna Charta, la Petition of Right del 1628 e il Bill of Rights. Non sono equivalenti al Grundgesetz tedesco.
Il parlamento non era intenzionato ad abrogare questi “principi fondamentali” quando ci siamo uniti all’Unione europea, e non ha nemmeno autorizzato una rivoluzione di questa portata. Adam Tomkins, professore di diritto, ha dichiarato che la sentenza è “un attacco decisivo al modo in cui la Corte di Giustizia europea manipola la legge europea”.
Per chiarire il concetto, in un’altra sentenza nel caso Pham del 2015, la Corte ha decretato che d’ora in avanti deciderà “da sola” se la Corte di Giustizia europea ha superato o no certi confini. L’era della subordinazione è finita.
Finalmente abbiamo la volontà di difendere la nostra sovranità piuttosto che affidarci – come una colonia di capponi – alla buona volontà fraterna della corte tedesca, che non è in sintonia con il particolare sistema britannico di supremazia parlamentare e che in ogni caso agisce solo in base all’interesse nazionale tedesco.”
5. La questione è formulata in modo chiarissimo e un italiano dovrebbe poterne trarre le dovute conseguenze rispetto alla sua posizione: il Regno Unito ha a cuore la democrazia parlamentare e i connessi poteri di legiferare entro i limiti, e per la tutela, assicurata da carte dei diritti che risalgono al medioevo o al XVII secolo.
In sostanza, il fine è di riaffermare una sovranità verso l’esterno – la comunità internazionale o l’UE che sia- che, però, nel suo aspetto “interno” si limita ai diritti di libertà, cioè rapportati alle libertà “negative“ verso qualsiasi autorità di governo (freedom from), secondo una concezione costituzionale tipicamente liberale: che non ha, evidentemente, assorbito al suo interno i diritti sociali, cioè la risoluzione a livello sovra-legislativo del “conflitto sociale”, costituzionalizzando cioè uno Stato pluriclasse e democratico in senso sostanziale.
Per comprendere meglio questo aspetto, pur essendo gli inglesi fieri del loro welfare nazionale, e vedendolo come un qualcosa da tutelare proprio dalla (illimitata) estensione ai non britannici in virtù della regolazione UE, Lord Reed o Lord Neuberger si guardano bene dal menzionare il Rapporto (del Lord) Beveridge, che, – posto alla base della regolazione keynesiana del “mercato del lavoro di pieno impiego” e della complementare previsione del welfare-, è considerato dagli stessi Caffè, consulente economico dell’Assemblea costituente, e Meuccio Ruini, presidente della commissione dei 75 che scrisse nella sostanza il testo della stessa Costituzione, un coerente riferimento che fu consapevolmente trasferito nella nostra Costituzione “economica” per realizzarne il carattere fondamentale “lavoristico” (arrt. 1 e 4 Cost.).
Eppure, avendo determinati “valori” e “fini” come riferimento giuridico-costituzionale, ben si poteva annoverare il Rapporto Beveridge tra i principi, se non tra le norme direttamente applicative, di fonte costituzionalizzata, dato che ciò che sosteneva Beveridge aveva molto a che fare con la sovranità, cioè col potere supremo dello Stato nazionale e con il suo fondamento legittimo, come ci confermano le sue stesse parole (qui p.3):
“L’abolizione del bisogno non può essere imposta né regalata ad una democrazia, la quale deve sapersela guadagnare avendo fede, coraggio e sentimento di unità nazionale”.
6. Possiamo dunque dire che la riaffermazione di sovranità cercata dagli inglesi, da un lato, è volta a ribadire la propria “indipendenza” verso “entità estere” di qualunque tipo, cioè il “superiorem non recognoscens” di diritto internazionale, dall’altra a preservare, in modo implicito ma necessario, la concezione liberal-parlamentare della sovranità “interna”, proprio circoscrivendo i riferimenti storico-politici delle proprie fonti costituzionali.
Certo la sovranità è un potere originario, nel senso che trova fondamento legittimo in se stesso, secondo una formulazione derivante proprio dalle teorizzazioni conseguenti ai trattati di Westfalia (elaborate già da Bodin), sintetizzabili nel brocardo “superiorem non recognoscens“.
Si tratta, si noti, pur sempre di una formulazione e di teorizzazioni del XVII secolo (ben anteriori alle “ipotesi” costituzionali della Rivoluzione francese, che risultavano invece più orientate, nello spirito moderno, a precisare i contenuti di questo potere “originario” in senso sociale).
Ma una tale definizione di sovranità non è esauriente; non è sufficiente per comprenderne appieno la natura fenomenologica (in senso giuridico, capace di identificare i comportamenti vietati o promossi nella comunità sociale): cioè tale definizione non ci dice in cosa essenzialmente consistano il suo contenuto e la sua funzione. Non ci parla cioè della “ragion d’essere” della sovranità e dei suoi correlati fini (storicamente concreti).
7. Per connotare questo contenuto e questa funzione, in base al principio che ognuno ha le sue competenze commisurate all’oggetto delle indagini e della ricerca che compie, evitiamo di ricorrere alla “mera” filosofia (specie se vivente nella logica del rinvio bibliografico, reciproco e incontrollabile, interno al mainstream liberista anglosassone, cioè sussidiario e derivante dal paradigma economico instaurato dalle forze culturalmente dominanti, cioè l’oligarchia): ed infatti, risolvere un problema giuridico-costituzionale, qual è quello della definizione della sovranità, è un problema proprio della scienza (sociale) giuridica, basata sullo studio dei dati positivi costituiti dalle norme. E ciò, per quanto la “teoria generale del diritto” sia strettamente connessa alla “filosofia del diritto”, senza coincidere con essa.
Quest’ultima, poi, prescinde dal porsi il problema dell’interpretazione e della sistematizzazione, effettuata in via induttiva (e non solo deduttiva, sulla base di assiomi filosofici), dell’insieme delle norme positive esistenti. Vale a dire, interpretando e sistematizzando” i “fatti sociali normativi”, effettivamente rilevabili dalle fonti di produzione (si dice “de jure condito”) proprie del complesso degli Stati (questa rilevazione, a sua volta, può comportare sia lo studio del diritto comparato, sia il diverso e ulteriore studio sistematico, di diritto pubblico, della “teoria dello Stato”, cioè delle sue forme e strutture ordinative, storicamente riscontrabili. E sempre, forme e strutture non filosoficamente dedotte, come speculazione teorica individuale, a sua volta derivata da altre speculazioni individuali, per quanto illustri, e che aiutano, al più, a chiarire alcuni aspetti dell’interpretazione normativa.
8. Ricorriamo allora alla definizione di sovranità più attendibile e consolidata nell’ambito del costituzionalismo italiano (“classico” e pre-europeizzazione): quella di Mortati.
Alle pagine 98 e ss. del Tomo I delle sue “Istituzioni di diritto pubblico”, Mortati ci dà dapprima la descrizione del concetto di originarietà e autolegittimazione del potere sovrano, nel senso “classico”, derivante da Westfalia (per trovare la sua autorevole ricostruzione storico-giuridica in proposito occorre andare alle pagine 1497 e ss. del Tomo II), sopra accennato:
“il concetto di sovranità viene a designare il modo di essere proprio del potere statale e, se si tiene conto della duplice direzione verso cui esso assume rilievo, risulta contrassegnato, sotto un aspetto, dalla indipendenza dello Stato di fronte ad altri ordinamenti esterni al suo territorio, e, sotto un altro, dalla supremazia che ad esso compete di fronte ai singoli e alle comunità esistenti all’interno del territorio stesso.”
Il caso della rivendicazione britannica di sovranità verso l’UE (e in particolare verso la CGUE), dovrebbe essere ormai chiaro, riguarda tale primo aspetto “esterno” della sovranità; e, in un certo modo, tende pure a enunciare un aspetto “interno” che, però, dovrebbe essere anche questo ormai altrettanto evidente, non è senza conseguenze nei rapporti esterni.
9. Ed infatti, la compressione della sovranità non dipende solo dall’esistenza in sè di un potere generalizzato di interferenza con le prerogative di un certo Stato (cioè un’interferenza che può andare al di là dei settori di competenza UE elencati nei trattati, come lamenta il regno Unito col riferimento alla “Carta dei diritti”, incorporata in un certo modo nel diritto europeo), ma dipende, anche e soprattutto, dal tipo e dal contenuto delle norme sovranazionali che si impongono in virtù della (supposta) prevalenza del diritto europeo.
È chiaro che incentrare questo conflitto in termini di esclusiva interferenza sui diritti di libertà, delimitando in tal modo, come abbiamo visto, il contenuto costituzionale britannico, indebolisce la protesta dei giudici inglesi: o meglio, indebolisce gli interessi del popolo inglese nella sua essenza pluriclasse.
Per meglio comprendere questo aspetto “contenutistico” del contrasto tra ordinamenti, dobbiamo considerare un’ulteriore connotazione della sovranità (“interna”) illustrato da Mortati: la sovranità, infatti, indica:
“la capacità dello Stato di porre comandi incondizionati…L’avere ricondotto la sovranità sotto la categoria della capacità presuppone che ad essa si riconosca carattere giuridico”
Mortati poi precisa che questa capacità può essere “relativa”: ma, non nel senso di contraddire la originarietà e la incondizionalità che ne costituiscono l’essenza estrinseca (tipo di relatività che Mortati nega), quanto in un senso contenutistico, e, in particolare, storico (e geografico).
Infatti, i “fini” dell’azione dello Stato, nell’esercizio della sovranità, possono mutare nel tempo, essenzialmente in funzione di diverse concezioni della sua radice costitutiva, ma ciò non altera la natura della sovranità: piuttosto caratterizza la “forma di Stato” (o il “tipo” di Stato, nella sua proiezione esterna: sulla distinzione tra forma e tipo di Stato, si veda Tomo I, pag.134).
10. Alle pagine 133 e ss., relative appunto alle “forme di Stato”, questo concetto viene ulteriormente spiegato, fornendoci una definizione di sovranità che, più sostanzialmente, ce ne chiarisce non solo i caratteri estrinseci, originarietà e illimitabilità, nel suo ambito territoriale, che pure ne rimangono un presupposto, ma anche funzione e finalità:
“La potestà sovrana, necessaria a qualunque ente politico per il conseguimento del fine suo proprio di assicurare la pacifica coesistenza degli interessi vari, ed a volte contrastanti fra loro, che siano considerati bisognevoli di tutela, si estrinseca in con diversa intensità ed estensione…Qualsiasi ente che si proclami sovrano riesce ad esserlo nei limiti che, da una parte, risultano imposti dalle situazioni di fatto, e, dall’altra, appaiono richiesti dalla stessa ragion d’essere del potere sovrano, che, mirando a realizzare un ordine in una società, non può non organizzarsi ed operare in modo ordinato, sottoporsi cioè ad una disciplina che…non cessa di essere giuridica pel fatto che provenga dallo stesso potere che vi si assoggetta.”
11. La sovranità, dunque, non è un fine in sè dell’ente politico (cioè a fini potenzialmente generali) ma uno strumento che si collega alla ragion d’essere dell’ente politico, quella “pacifica coesistenza degli interessi vari“, che giustifica la sovranità stessa nei suoi (visti) caratteri estrinseci, ma dà luogo a soluzioni (normative) mutevoli in funzione della individuazione degli interessi da “conciliare”.
Alla riportata premessa di Mortati, segue infatti un’analisi storica e comparata dei vari tipi/forme di Stato (o di “regime”, incluso quello democratico…sempre di “regime” in senso giuridico-costituzionale si tratta), un’analisi che sistematizza e classifica i fatti normativi costituzionali, cioè relativi alla sovranità statuale, positivamente riscontrabili.
Dunque, già da tale premessa (fenomenologica) possiamo trarre alcune indicazioni importanti: la funzione sostanziale del potere sovrano è quella di assicurare la pacifica coesistenza di interessi diversi e anche contrastanti tra loro; “come” questa essenza della sovranità sia concretamente attuata dipende da quali interessi, cioè da quali tipologie di gruppi sociali che ne sono portatori, siano considerati “bisognevoli di tutela“.
11.1. Così, se gli interessi considerati “meritevoli” e quindi da tutelare sono, in base al principio di eguaglianza formale, quelli di “tutti i cittadini” formalmente indistinti, al vedersi garantite delle libertà negative, cioè delle sfere soggettive di esclusione dello stesso potere di comando (altrimenti “incondizionato” dello Stato), avrò la democrazia parlamentare “liberale” (in quanto ispirata a tale concetto di “libertà”): in essa soltanto il parlamento (eletto dai portatori degli interessi riconosciuti come titolari degli stessi), con le sue leggi, potrà stabilire dei limiti alle libertà (tipiche quelle personale, domiciliare, di espressione pubblica del pensiero e, soprattutto, di intrapresa dell’attività economica), ma non potrà comunque comprimerle oltre i limiti ammessi dai Bill of rights (o dalle costituzioni “liberali” che li ricalcano). Non a caso la Magna Carta, invocata come riferimento positivo della Costituzione britannica, è detta “libertatum”.
11.2. Dunque, in questo tipo di democrazia, “valori” (cioè le valutazioni storico-politiche che portano a considerare meritevoli certi, e non altri, interessi da tutelare mediante il potere sovrano) e fini (cioè gli obiettivi che, verso il “lato interno”, potrà porsi l’esercizio della sovranità) sono obiettivamente funzionali all’economia di mercato, intesa come “free competition” e “free trade”.
In questo tipo di Stato (liberale), la sovranità stessa, come potere dotato di certi contenuti strumentali e dipendenti dagli interessi effettivamente tutelati, definisce un regime/”forma di Stato” che si disinteressa del conflitto sociale: cioè non conferisce rilievo giuridico supremo alla soluzione del contrasto tra interessi propri di tutti i gruppi, o meglio classi sociali, considerate ciascuna portatrice di interessi meritevoli di tutela.
Ciò che noi sappiamo essere, invece, la caratteristica della nostra Costituzione e quindi del contenuto e della funzione della sovranità in esso assunta (la “Costituzione nella palude” è stato scritto proprio per riorganizzare la gran quantità di materiale che il blog aveva fornito al riguardo nel corso del tempo). Mortati precisa i rispettivi caratteri della “democrazia liberale” e della “democrazia sociale”, ora sintetizzati, alle pagine 140-143 del Tomo I.
11.3. Laddove, quindi, si afferma il principio di eguaglianza sostanziale, lo Stato, e lo strumento della sovranità, assumono altri fini e altre funzioni, che ne implicano un intervento attivo a favore di tutti i gruppi e le classi sociali; la sovranità è così volta, nella sua accezione interna, alla risoluzione effettiva del conflitto sociale, ammettendosene normativamente, al massimo livello giuridico, l’esistenza e la priorità rispetto al fine di “assicurare la pacifica coesistenza” di un numero il più possibile allargato di “interessi”.
Questa mutevole “ragion d’essere” (o causa) del potere sovrano, fa sì che anche nei rapporti esterni propri della sovranità, instaurati con qualsiasi altra “entità”, il suo contenuto e i suoi fini caratterizzino diverse modalità dei rapporti (di diritto internazionale). Perciò, i fini e le funzioni costituzionali (la concreta “ragion d’essere”) di ciascun Stato, assumono una rilevanza tale che, in ragione di essi, quando si parla di riaffermazione della sovranità “esterna” (in tutti i casi “originaria” e “superiorem non recognoscens”), non si implica necessariamente di avere gli stessi obiettivi e gli stessi valori di riferimento rispetto a paesi che, nelle rispettive Costituzioni, abbiano strumentalizzato la sovranità ad una diversa e più ampia sfera di interessi da tutelare.
12. La cultura giurisprudenziale, e più estesamente “istituzionale”, britannica non invoca, ad esempio, la “costituzionalizzazione” del Rapporto Beveridge, problema che qui abbiamo più volte trattato (con Bazaar), ma, anzi, si attesta sul contenuto e, dunque, sui fini che connotano uno Stato e la sua potestas, tipici di una tradizionale, e pre-democratica sovranità (quanto lo è una concezione settecentesca), incentrata “solo” sui diritti di libertà: una concezione che circoscrive automaticamente la sua portata rivendicativa alla compatibilità dell’interferenza europea con un assetto liberal-liberista.
Ancorato a queste premesse, questo atteggiamento “sovrano”, si limita a esplicare i suoi effetti sul piano, certamente congeniale alla tradizione del Regno Unito, dei rapporti di forza tra diverse entità sovrane, rapporti di forza che costituiscono l’essenza caratterizzante il diritto internazionale e la sua implicita gerarchizzazione de facto tra Stati.
ADDENDUM: Questo discorso, va rammentato, vale per il reclamo di sovranità giurisdizionale avanzato dall’ordine giudiziario britannico: analoghe considerazioni, sebbene politicamente più ampie (appunto perché politiche e non di ordine strettamente costituzionale), possono farsi per la Brexit, come abbiamo già evidenziato:
Certamente il Brexit è interessante se sostenuto in ottica nazionalista e anti-liberista. Ovvero se – più che il thatcheriano UKIP – si muovono delle forze che promuovono il keynesismo democratico.
Altrimenti è inutile che si parli di “reliquie”, visto che europeismo e thatcherismo sono aborti della medesima scuola di pensiero e dei medesimi interessi finanziari.
La Thatcher, si ricorda, fu ostile all’Unione Europea principalmente perché temeva che il socialismo democratico gli sarebbe rientrato dalla finestra di Bruxelles…. un genio!”.
Londra invece non è praticamente più britannica, è una città globale: se non ce la fanno gli inglesi a non farsi distruggere dal progetto mondialista supportato dalla City, mi chiedo chi altro ce la possa fare.”
“Ma infatti il dibattito da considerare rilevante è tutto interno ai laburisti. L’UKIP, per definizione, non si occupa di correggere il mercato del lavoro-merce e le politiche deflattive.
Ma se Londra è una città globale a pieno titolo, essa è parte, anzi punta avanzata, del progetto globalista.
In definitiva, abbiamo due tipi di opposizione all’UE: una, però, è una spinta verso il mondialismo (più precisamente verso un mondo anglofono, non gravato dai passaggi intermedi dell’ordoliberismo), l’altra è nazionalista in senso democratico (ma il suo successo pare dipendere dall’atteggiamento degli USA)…”
13. In altri termini, uscendo da quella che avverte come una posizione (gerarchica) di minorazione, rispetto alla diversa autonomia rivendicata dalla Corte e dallo stesso dettato costituzionale tedesco, il Regno Unito vuol “fare come” la Germania.
E lo fa rivendicando uno specifico principio del diritto internazionale, quello della reciprocità, che, certo, presuppone la riaffermazione della sovranità, ma solo di chi lo invoca per ottenere un beneficio individuale (di quello Stato), e, inoltre, limitatamente al concetto di sovranità in concreto affermato.
La riprova di questo effetto delimitato e individualmente caratterizzato, sta nel fatto che, come abbiamo visto più volte (e in “Euro e(o?) democrazia costituzionale” c’è un apposito paragrafo dedicato al tema), pur avendo la Germania già adottato questa linea, sul piano pratico, ciò non ha determinato alcun concreto vantaggio per la sovranità italiana; meno che mai nel mitigare l’asprezza delle conseguenze dell’adesione alla moneta unica.
14. Analoghe e parallele considerazioni si potrebbero svolgere per la riaffermazione di sovranità dell’Ungheria di Orban: e non è un caso che entrambi i paesi, UK e Ungheria, siano fuori dall’eurozona.
Quindi, la rivendicazione di sovranità del Regno Unito, proprio perché proveniente da uno Stato non appartenente all’eurozona e, a maggior ragione, diretta alla riaffermazione esclusiva delle proprie prerogative, – corrispondenti ad una ben diversa “tradizione” storico-politica-, nonchè proiettata nell’ambito delle “gerarchie” di diritto internazionale, non ci aiuta neppure indirettamente a far maturare un’euroexit, o un qualsiasi tipo di azione, che rafforzi, in qualche modo, un interesse nazionale italiano.
Sotto questo profilo, il problema della sovranità, strumentale alla democrazia liberal-parlamentare, proprio del Regno Unito, semmai ci è del tutto indifferente o, peggio, ci lascia ancora più soli: il problema dell’euro è un problema di democrazia del lavoro, per noi essenza stessa della Costituzione, mentre il loro mercato del lavoro (in essenza, e persino gli “zero hour“) e le loro privatizzazioni deindustrializzanti (v. Rapporto Ridley), i britannici se li sono scelti tutti da soli, dovendo semmai ringraziare la Thatcher.
14.1. E in sostanza, si ha la clamorosa conferma che la sovranità è un concetto equivoco, se non ingannevole, se ci affidiamo alle generalizzazioni mediatiche e perdiamo di vista la nostra Costituzione e 150 anni di conflitto sociale che la precedettero: la “democrazia liberale”, alla fine, è inevitabilmente tendente all’idraulica. Sovrana o meno che sia.
Questioni di gerarchia nella politica internazionale non interessano le masse dei disoccupati ma scaldano i cuori di qualche oligarchia-aristocrazia “nazionale”.
La solidarietà internazionale tra popoli, come insegnano Basso e Rosa Luxemburg, è concepibile solo tra Stati sovrani che siano democrazie sociali; altrimenti, si ha inevitabile competizione per una posizione gerarchica nella comunità internazionale e soprattutto economica.
L’Italia, anche se non è quasi più consentito dirlo – in un crescendo di neo-autoritarismo realizzato per via mediatica-, è una democrazia “sociale”, non una democrazia “liberale”: la nostra Costituzione lo afferma con chiarezza.
La democrazia sociale è un di più, perché tutela anche i diritti di libertà, ricomprendendo in sè le garanzie apprestate dalle carte liberali. Chi vi parla dell’Italia come democrazia liberale, lo fa per affermare la soppressione del “di più”, in termini di democrazia, che è sancito dalla nostra Costituzione, cioè dei diritti sociali.
Ma por fine a questo autolesionismo in danno del popolo sovrano, cioè di quella globalità di interessi differenziati che la Costituzione intende armonizzare, dipende da noi e solo da noi…
(articolo pubblicato originariamente su Orizzonte48).
Luciano Barra Caracciolo