Elezione di due membri del Consiglio Direttivo, ai fini dell’integrazione del numero di componenti

15 April 2022

In data 22 aprile 2022 si è tenuta la votazione per l’integrazione del Consiglio Direttivo, come deciso nella delibera assembleare del 06/04/2022.
In esito alle operazioni di voto, come asseverate dalla commissione elettorale, sono risultati eletti i soci:

Bagnai Alberto

Bortoletto Frezza Elisabetta

 

Articolo dello Statuto sull’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.

Art. 21. – Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni. Esso è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio Direttivo devono essere scelti tra i soci dell’Associazione, sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. (…)

Articoli del Regolamento sulla procedura elettorale in Assemblea.

Art. 17. – Deleghe. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto, compilando un apposito modulo scaricabile dal sito internet dell’Associazione, al quale deve essere allegata una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità alla data dell’Assemblea Elettiva. Ogni rappresentante non può avere più di una delega.

Art. 18. – Votazioni. L’elettore può indicare sulla scheda elettorale un numero di candidati non superiore al numero di membri che compongono l’organo da eleggere.

Art. 19. – Schede di votazione e urna elettorale. Le schede di votazione, sia personali che per delega, devono essere consegnate alla Commissione Elettorale, la quale, dopo l’identificazione del Socio, provvederà ad imbussolarle nell’apposita urna. È compito della Commissione Elettorale conservare intatta l’urna contenente i voti espressi nel corso dell’Assemblea. A tal fine, la Commissione Elettorale prende gli opportuni provvedimenti affinché l’urna elettorale venga conservata intatta sino allo scrutinio.

Art. 20. – Operazioni di scrutinio. Le operazioni di scrutinio delle schede di votazione hanno luogo nella sede dell’Assemblea subito dopo le operazioni di voto e vengono effettuate dalla Commissione Elettorale pubblicamente. La Commissione Elettorale può disporre che solo la fase di proclamazione avvenga pubblicamente. Delle operazioni di scrutinio e di spoglio è redatto processo verbale a cura della Commissione Elettorale.

Art. 21. – Parità di voti. Qualora due o più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procederà a stilare la graduatoria in base alla anzianità di iscrizione all’Associazione ed eventualmente, in caso di stesso giorno di iscrizione, in base all’anzianità anagrafica.

Art. 22. – Proclamazione dei risultati. I risultati delle votazioni saranno proclamati all’Assemblea dalla Commissione Elettorale e comunicati tempestivamente a tutti gli iscritti anche attraverso pubblicazione sul sito internet dell’Associazione.

Art. 23. – Ricorso. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Commissione Elettorale e risolta entro la chiusura dell’Assemblea Elettiva. Nel caso di accoglimento del ricorso si procederà ad una nuova elezione dei membri dell’organo dei quali è stata contestata l’elezione.

 

Scarica il manifesto elettorale.

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